Secondo la Corte di cassazione, nel caso di reati procedibili a querela la volontà punitiva deve risultare in modo inequivocabile nel suo contenuto sostanziale: se è vero, infatti, che, in applicazione del principio del c.d. favor querelae, il giudice può riconoscere tale volontà anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione – ad esempio, nel caso in cui la persona offesa, all’atto della proposizione della querela, pur non chiedendo espressamente la punizione del colpevole si riservi però di costituirsi parte civile nei suoi confronti –, al contrario essa non è desumibile dalla presentazione di un mero atto di denuncia privo di qualsiasi espressione indicativa della volontà del denunziante di perseguire il responsabile – come nel caso in cui, ad esempio, costui si riservi la proposizione di una querela, senza però mai formalizzata in seguito – (Cass. pen., Sez. V, sent. n. 16177/2022)
Dopo aver conseguito la Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nel 2012, l’avvocato Luca Lanzi ha svolto il biennio di praticantato in un prestigioso Studio legale della Capitale, superando l’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Roma. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma dal 2015, a soli 27 anni ha iniziato a patrocinare in processi penali di sempre maggior caratura, nel Foro di Roma e su tutto il territorio nazionale.
Avv. Luca Lanzi
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