In tema di commercio di prodotti con segni falsi, la Corte di cassazione ha affermato che per la configurazione del reato è necessario e sufficiente che la falsificazione sia idonea ad ingenerare confusione sia nel momento dell’acquisto del bene, sia in quello della successiva utilizzazione da parte dell’acquirente; a tal riguardo, non è rilevante che il marchio, se notorio, risulti (o meno) registrato, essendo necessaria e sufficiente l'idoneità della falsificazione ad ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell'acquisto del bene, bensì anche alla sua successiva utilizzazione, a nulla rilevando che il marchio, se notorio, risulti, o non, registrato, data l'illiceità dell'uso senza giusto motivo di un marchio identico o simile ad altro "notorio anteriore" utilizzato per prodotti o servizi sia omogenei o identici, sia diversi, allorché al primo derivi un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del secondo (Cass. pen., sez. V, sent. 19 maggio 2023, n. 21640).
Dopo aver conseguito la Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nel 2012, l’avvocato Luca Lanzi ha svolto il biennio di praticantato in un prestigioso Studio legale della Capitale, superando l’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Roma. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma dal 2015, a soli 27 anni ha iniziato a patrocinare in processi penali di sempre maggior caratura, nel Foro di Roma e su tutto il territorio nazionale.
Avv. Luca Lanzi
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